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TITOLO VII: Norme finali e disposizioni conclusive

Art. 27.

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27.1

I contributi associativi sono dovuti per l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre) indipendentemente dal momento di iscrizione. I contributi sono annuali e devono essere rinnovati entro il 31 marzo, pena la decadenza dello status di socio.

Art. 27.2

Prima del 20 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 27.3

In nessun caso l’avanzo di gestione potrà essere redistribuito fra i soci.

Art. 28.

L’associazione terrà i seguenti libri:

  • Libro dei soci
  • Libro Verbali di Assemblee (ordinarie e straordinarie)
  • Libro Verbali Consiglio Direttivo
  • Libro di Cassa

Art. 28.1

I libri sociali sono tenuti per mezzo di strumenti digitali informatici e telematici e possono avere formato cartaceo solo nei casi previsti e imposti dalla Legge.

 

Art. 29.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, detratte le spese eventuali di liquidazione e onorati debiti e pendenze, sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe o complementari secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 30.

Norme particolari e/o specifiche di funzionamento dell’associazione e/o di applicazione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 30.1

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.