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TITOLO VI: Il Patrimonio
Art. 25.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- a) quote annuali di associazione;
- b) versamenti volontari degli associati;
- c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche secondo il disposto dell’ Art. 5 del presente statuto;
- e) contributi dell’ Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di Istituti di Credito, Banche, Assicurazioni, Aziende;
- f) proventi di attività di autofinanziamento;
- g) lasciti, donazioni o sponsorizzazioni;
- i) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali e dell’associazionismo in generale, anche di natura commerciale.
Art. 26.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da quanto all’art 25 e da tutti i beni acquistati con le entrate di cui all’art 25, o ricevuti in dono da soci o da terzi.
Art. 26.1
Su entrate e patrimonio vigila il Consiglio Direttivo che ha facoltà di deliberare sull’alienazione, la vendita o la donazione di elementi del patrimonio sociale.