Indice articoli

 

Art. 22.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

 

Art 23.

Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo all’atto della sua costituzione e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto.

Art 24.

Il presidente può delegare in via transitoria parte dei suoi compiti ad uno o più soci, dell’operato dei quali si assume la responsabilità.