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Art. 22.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Art 23.
Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo all’atto della sua costituzione e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto.
Art 24.
Il presidente può delegare in via transitoria parte dei suoi compiti ad uno o più soci, dell’operato dei quali si assume la responsabilità.