STATUTO dell’Associazione TeA - Turismo e Ambiente

 

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata TeA - Turismo e Ambiente, con sigla TeA.

L’associazione ha sede in Genova ed elegge domicilio presso l’indirizzo deliberato dal Consiglio Direttivo.

L’associazione potrà dotarsi di unità operative territoriali autonome, distaccate dalla località di residenza dell’associazione. Tali unità saranno regolamentate dalle decisioni del Consiglio Direttivo all’atto della loro costituzione.

Art. 1.1

Il trasferimento della sede associativa è deliberato dal Consiglio Direttivo; se avviene nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 1.2

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 2

L'Associazione non ha carattere religioso, confessionale o politico e non si rifà a nessun partito o ideologia.

Art 3

Scopi dell'associazione sono:

Art 4

Al fine di perseguire le finalità di cui agli articoli precedenti l'Associazione potrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo) svolgere le seguenti attività, anche per mezzo di tecnologie informatiche e telematiche:

Art 4.1

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà valersi anche della collaborazione di personale, di mezzi, beni o strumenti estranei all’Associazione.

Art 4.2

Per i soci che si impegnino a prestare la loro opera nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

Art 4.3

L’Associazione può, se necessario, assumere lavoratori dipendenti o valersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

         Art 4.3.1

          I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti sono regolati dalla legge e dal CCNL di riferimento per l’attività svolta; i rapporti con i collaboratori autonomi sono regolati dalla legge.

Art 4.4

Ciascun percettore di quanto all’art. 4.2 4.3 e 4.3.1 è tenuto, per quanto lo concerne, alla eventuale fiscalizzazione di quanto percepito secondo le norme vigenti, ed è responsabile in proprio di eventuali errori od omissioni.

Art 5

Le attività di cui all' Art. 4 potranno essere erogate sia in forma gratuita sia dietro corresponsione da parte dei partecipanti, siano essi soci o non soci, di una somma che andrà a costituire fonte di finanziamento per l'Associazione, ai sensi del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 25 maggio 1995"Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato"

Art. 6.

La richiesta di adesione all'associazione è libera.

L'adesione all'associazione è sottoposta all'approvazione del consiglio Direttivo, che ne determina la legittimità, e al versamento della quota associativa annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo stesso.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso, fatto salvo quello di non ammissione del richiedente nell’associazione, come specificato all’art. 11 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo rilascia la tessera sociale.

Art. 7.

La tessera sociale è unica, personale, indivisibile e non cedibile.

In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera e ai diritti di segreteria.

Entrambi gli importi saranno definiti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

Gli organi dell'associazione sono: il Presidente, l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo.


 

TITOLO II: I Soci

Art. 9.
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse personale legittimo vogliano partecipare e contribuire all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9.1

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari, soci onorari.

Possono essere soci persone fisiche o organizzazioni con o senza personalità giuridica.

Art. 9.1.1

Sono soci fondatori tutti coloro che, con la loro opera, hanno contribuito alla nascita dell'associazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Tale titolo viene conferito dall'assemblea dei soci fondatori all'atto della costituzione legale dell' associazione stessa. La qualifica di socio fondatore, se richiesta, potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo al socio che vanti un congruo numero di anni di ininterrotta partecipazione all'Associazione, o venga ritenuto meritevole, da parte del consiglio, per riconosciuti meriti inerenti la diffusione e la promozione degli scopi dell’associazione.

Art 9.1.2

Sono soci sostenitori tutti coloro che, a domanda, ottengano l'ammissione all'associazione e integrino il versamento della quota sociale con una erogazione liberale di valore minimo pari alla quota sociale ordinaria moltiplicata per un coefficiente definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 9.1.3

Sono soci ordinari tutti coloro che, a domanda, ottengano l'ammissione all'associazione e abbiano versato la quota sociale.

Art 9.1.4

Sono soci onorari tutti coloro che, essendosi distinti nel sostegno all’Associazione, alle sue attività o avendo attivamente contribuito al raggiungimento degli scopi statutari, su invito del Consiglio Direttivo accettino l'ammissione all'associazione. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 10.

Per essere ammessi come socio è necessario presentare la domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo, con l'osservanza inderogabile delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, tipo e numero di un documento di identità;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;

3) pagare la quota sociale.

Art.10.1

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale nella misura definita Annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 10.2

Sono esentati dal pagamento della quota sociale solo ed esclusivamente i soci onorari.

 

 

 

Art. 11.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la ratifica o il respingimento della domanda stessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda agli organi del Consiglio direttivo.

In caso di respingimento della domanda, e solo ed esclusivamente in tale caso, potrà essere restituita la quota sociale, eventualmente diminuita delle spese di segreteria, fissate annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 12.

Non possono essere iscritti al libro soci i seguenti soggetti:

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
  2. b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio a chiunque con un comportamento generalmente poco rispettoso della civile convivenza sociale.

c)qualora vengano a trovarsi in una o più delle situazioni sopradescritte, anche analoghe.

Art. 12.1

In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno da lui causato

Art. 12.1

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, ovvero con un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto.

Art. 13.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature messe a loro disposizione, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci contribuiscono ai bisogni finanziari dell'Associazione, ciascuno indistintamente, con la corresponsione della quota sociale.

Art. 13.1

I soci possono ulteriormente contribuire ai bisogni dell'associazione in forma volontaria. L'Associazione, dietro richiesta, rilascia adeguata attestazione dei contributi ricevuti nelle forme, nei limiti e alle condizioni delle leggi e delle norme vigenti al momento della corresponsione dei contributi stessi.

Art. 13.2

Le quote sociali e i contributi ricevuti vengono iscritti al bilancio sociale.

Art. 14

Tutti i soci devono corrispondere la quota sociale annuale, nella misura che viene determinata annualmente dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 14.1

in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

 


 

TITOLO III: L'assemblea dei soci

Art. 15.

L'assemblea ordinaria dei soci, è convocata su delibera del Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione e i soci onorari. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi, anche informatici e telematici, che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 15.1

L’assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15.2

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti

Art. 16.

L’assemblea straordinaria può essere convocata:

Valgono per la sua convocazione e svolgimento le norme previste per l’assemblea ordinaria.

Art. 17.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i presenti un presidente dell'assemblea ed un segretario dell'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea.

 


 

TITOLO IV: Il consiglio direttivo

Art. 18.

Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da non meno di 3 (tre) e da massimo 10 (dieci) soci, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ovvero da Presidente, Segretario e Tesoriere più, eventualmente, un massimo di sette consiglieri. Solo per la prima costituzione la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo dell’associazione dall’Assemblea dei Soci fondatori.

Art. 18. 1

Il consiglio direttivo dura in carica 1 (uno) anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 18. 2

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 19.

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

  1. a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  2. b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
  3. c) delibera sull'ammissione dei soci;
  4. d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  5. e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
  6. f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 20.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. Presidente e Vicepresidente/i durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il consiglio direttivo nomina altresì il Segretario dell’associazione e il Tesoriere, che restano in carica per l’intera durata del consiglio e sono rieleggibili.

Art. 21.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei membri.

 


 

Art. 22.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

 

Art 23.

Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo all’atto della sua costituzione e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto.

Art 24.

Il presidente può delegare in via transitoria parte dei suoi compiti ad uno o più soci, dell’operato dei quali si assume la responsabilità.

 


 

TITOLO VI: Il Patrimonio

Art. 25.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  1. a) quote annuali di associazione;
  2. b) versamenti volontari degli associati;
  3. c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche secondo il disposto dell’ Art. 5 del presente statuto;
  4. e) contributi dell’ Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di Istituti di Credito, Banche, Assicurazioni, Aziende;
  5. f) proventi di attività di autofinanziamento;
  6. g) lasciti, donazioni o sponsorizzazioni;
  7. i) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali e dell’associazionismo in generale, anche di natura commerciale.

Art. 26.

Il patrimonio dell’associazione è costituito da quanto all’art 25 e da tutti i beni acquistati con le entrate di cui all’art 25, o ricevuti in dono da soci o da terzi.

Art. 26.1

Su entrate e patrimonio vigila il Consiglio Direttivo che ha facoltà di deliberare sull’alienazione, la vendita o la donazione di elementi del patrimonio sociale.


 

TITOLO VII: Norme finali e disposizioni conclusive

Art. 27.

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27.1

I contributi associativi sono dovuti per l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre) indipendentemente dal momento di iscrizione. I contributi sono annuali e devono essere rinnovati entro il 31 marzo, pena la decadenza dello status di socio.

Art. 27.2

Prima del 20 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 27.3

In nessun caso l’avanzo di gestione potrà essere redistribuito fra i soci.

Art. 28.

L’associazione terrà i seguenti libri:

Art. 28.1

I libri sociali sono tenuti per mezzo di strumenti digitali informatici e telematici e possono avere formato cartaceo solo nei casi previsti e imposti dalla Legge.

 

Art. 29.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, detratte le spese eventuali di liquidazione e onorati debiti e pendenze, sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe o complementari secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 30.

Norme particolari e/o specifiche di funzionamento dell’associazione e/o di applicazione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 30.1

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.