Indice articoli

 

TITOLO IV: Il consiglio direttivo

Art. 18.

Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da non meno di 3 (tre) e da massimo 10 (dieci) soci, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ovvero da Presidente, Segretario e Tesoriere più, eventualmente, un massimo di sette consiglieri. Solo per la prima costituzione la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo dell’associazione dall’Assemblea dei Soci fondatori.

Art. 18. 1

Il consiglio direttivo dura in carica 1 (uno) anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 18. 2

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 19.

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

  1. a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  2. b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
  3. c) delibera sull'ammissione dei soci;
  4. d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  5. e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
  6. f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 20.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. Presidente e Vicepresidente/i durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il consiglio direttivo nomina altresì il Segretario dell’associazione e il Tesoriere, che restano in carica per l’intera durata del consiglio e sono rieleggibili.

Art. 21.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei membri.